Fondo Fasa - Portale Online

A decorrere dal 1° ottobre 2011 è operativo il Fondo di Assistenza Sanitaria per l’Industria Alimentare (FASA), costituito con atto pubblico il 29 marzo 2011 tra le Associazioni industriali alimentari, AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIONZUCCHERO, FEDERALIMENTARE e le Organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL.

I lavoratori dipendenti dell’industria alimentare a tempo indeterminato e i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata predeterminata pari o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare (inclusi part-time ed apprendisti, esclusi dirigenti) hanno diritto, senza oneri per il lavoaratore, grazie a quanto previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare a coperture sanitarie integrative. 
 

A tal fine è stato costituito il Fondo Fasa che, grazie ad una polizza collettiva stipulata con Unisalute e Fondiaria-Sai, offre a tutti gli aventi diritto una copertura in caso di determinate prestazioni sanitarie. 

Le aziende che applicano il CCNL dell’industria alimentare sono obbligate dal 1° ottobre 2011 a versare al Fondo Fasa la contribuzione prevista per ogni dipendente.

Assicurati che il tuo datore di lavoro versi regolarmente la contribuzione obbligatoria al Fondo Fasa

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Chiarimenti su modalità versamento

Desideriamo fornire chiarimenti circa il metodo di calcolo da utilizzare per determinare l’importo da versare al Fondo, sia con riferimento al trimestre ott./nov./dic. 2011 che, a regime, con riguardo ai versamenti mensili a decorrere dal 1° gennaio 2012 in poi. Il versamento della contribuzione dovrà essere riferito al numero di lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2011, anche per quanto attiene alla quota di arretrato pari a 10€mese/dipendente. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di Azienda che iscriva 10 dipendenti in forza al 1° ottobre 2011, l’importo da versare sarà pari a 400€ (30€ dip./trimestre ott. nov. dic. 2011 + 10€/dip/arretrato = 40€x10dip- = 400€). Da ciò ne consegue che nessun versamento è dovuto da parte dell’Azienda, con riferimento a dipendenti non in forza alla data del 1° ottobre 2011 (sia per la parte ordinaria che per la parte di arretrato). Dal 1° gennaio 2012 in poi i versamenti avverranno con cadenza mensile e potranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al mese di competenza; pertanto, a titolo esemplificativo, i versamenti del mese di gennaio saranno effettuati entro il 16 febbraio 2012, quelli di febbraio entro il 16 marzo 2012, e così via.
Precisazioni per richiesta rimborso

Nella sezione normativa troverete un testo con alcuni chiarimenti su come presentare le pratiche di rimborso.
Errato invio Missive

In considerazione delle missive inviate agli iscritti dello scrivente fondo, il FASA chiede comprensione per l’erroneo invio di dette comunicazioni ai dipendenti, sostenendo in questi avvisi la sospensione dei rimborsi per il mancato versamento del contributo da parte delle Aziende. Questo ad oggi, non risulta esatto, dovuto solo ad un errore procedurale. 
Si specifica, infatti, che dette raccomandate sono state inviate per esclusivo errore logistico prima dello scadere del termine concesso alle aziende per versare il contributo dovuto e pertanto non risultano attendibili.
Ci scusiamo per il disagio

Tempistica versamenti

Dal 1° gennaio 2012 i versamenti avverranno con cadenza mensile e potranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al mese di competenza; pertanto, a titolo esemplificativo, i versamenti del mese di gennaio saranno effettuati entro il 16 febbraio 2012, quelli di febbraio entro il 16 marzo 2012, e così via.
Versamento Mensile

ATTENZIONE – Si rende noto che il versamento mensile della quota per la copertura assicurativa sostenuto dall’Azienda, può essere da questa effettuato fino al 16 del mese successivo. Solo susseguentemente potrà essere caricato sul sistema informatico - dovendo sopportare un ulteriore tempo tecnico. Pertanto la richiesta potrà essere liquidata solo decorso tale termine.

Qualora la pratica appaia “sospesa” per tale motivazione, questo non indica affatto una morosità certa da parte dell’azienda.

(es. se la prestazione è del 05/01/2012 occorrerà attendere oltre il 16/02/2012 per poter liquidare la richiesta)

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